Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito come segue:
«2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.»;
b) all'articolo 33, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
«1-bis. L'attivo della banca di credito cooperativo non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.».