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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/03/2016  [ apri ]
17.05.
(inammissibile, limitatamente alla lettera a))

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito come segue:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.»;
   b) all'articolo 33, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
  «1-bis. L'attivo della banca di credito cooperativo non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.».