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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/03/2016  [ apri ]
17.02.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti).

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, con modalità telematiche individuate dal Ministero stesso, entro il termine perentorio del 30 giugno 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento per gli anni 2016 e 2017, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1.
  3. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.
  4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.