Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.1.
(Tutela dei risparmiatori).
1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma si provvede:
a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento»;
b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».