stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.07. in Assemblea riferita al C. 3606-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2016  [ apri ]
16.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Pignoramento presso terzi).

  Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
  «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non esecutati. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.»;
   b) all'articolo 546, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI