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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17-quinquies.01. in Assemblea riferita al C. 3606-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2016  [ apri ]
17-quinquies.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 17-sexies.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

  1. Dopo l'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Finanza etica).

  1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:
   a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale ed ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
   b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via web, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;
   c) dedicano ad organizzazioni non profit o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   e) sono caratterizzati da governance a forte orientamento democratico e partecipativo;
   f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori bancari di finanza etica di cui al precedente comma 1, la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.