Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis.) All'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'attivo della banca cooperativa non può superare 30 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello di consolidato.»