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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.132. in Assemblea riferita al C. 3606-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2016  [ apri ]
1.132.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 31-bis e 37-ter, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.