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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.78.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 3594

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2016  [ apri ]
1.78.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
  a-bis) previsione, nell'ambito dei servizi alla persona, di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16, i cui genitori abbiano i requisiti di cui alla lettera b) del presente comma, e siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014, e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
   a-ter) previsione che le modalità attuative, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l'eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell'attuazione del presente articolo, siano individuate previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

  Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al finanziamento della delega di cui al comma 2-bis, si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi;
  6-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
  6-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».