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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.77.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 3594

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2016  [ apri ]
1.77.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) introduzione e programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva;

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A iniziale integrazione della delega di cui al comma 1, lettera a), e delle misure di cui al comma 2, e al fine di un loro rapido superamento, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) istituzione di un nuovo programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto prioritariamente all'inserimento e al reinserimento lavorativo, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, con particolare riferimento a tutte le famiglie in situazione di povertà assoluta;
   b) previsione che i beneficiari delle misure siano i cittadini residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani, cittadini stranieri residenti in Italia, di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014, e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In sede di prima attuazione, gli interventi sono prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;
   c) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del programma;
   d) necessità di rispettare i seguenti principi:
    1) il programma di sostegno attraverso idonea erogazione di mirati servizi sociali, sociosanitari, socio-educativi o educativi, comprende il trasferimento monetario, con contestuale predisposizione di idonei percorsi volti a favorire l'uscita dalla condizione di marginalità;
    2) le risorse stanziate per l'attuazione del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, sono integrative alle risorse già previste a legislazione vigente per le politiche sociali;
    3) ogni nucleo familiare in situazione di povertà assoluta, riceve una somma tesa a ridurre sensibilmente, fino al suo azzeramento a regime, la differenza tra la soglia di povertà e il proprio reddito. Sono beneficiarie della suddetta somma, quale reddito di inclusione sociale, le famiglie con un ISEE inferiore a 12 mila euro;
    4) all'attuazione del programma e dei relativi interventi, provvedono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, i comuni, gli enti territoriali e lo Stato, in collaborazione con i soggetti del volontariato, del terzo settore, con altri soggetti del welfare locale, nonché in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;
   5) individuazione di un efficace sistema di monitoraggio e valutazione che permetta di verificare l'effettiva attuazione del programma, e di verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti;

   b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al finanziamento della delega di cui al comma 1, lettera a-bis), si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi.
  6-ter. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  6-quater. Le lettere h) e i) del comma 1, dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  6-quinquies. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.
  6-sexies. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  6-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
  6-octies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».