Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) prevedere, sulla base di una complessiva ricognizione di tutti gli istituti di sostegno diretto e indiretto al reddito, a vario titolo riconosciuti ai nuclei familiari, la progressiva sostituzione degli stessi con forme di sostegno diretto e universalistico al reddito delle famiglie, attivabili sulla base di nuovi e omogenei criteri di assegnazione, che tengano conto sia della condizione reddituale, sia dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016, sia dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare.