Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) modifica alle disposizioni in materia di reversibilità in favore dei figli, con applicazione anche alle situazioni in essere, prevedendo la fruibilità del beneficio in misura ridotta dal compimento della maggiore età e fino al completamento di un corso regolare di studi universitari e in ogni caso, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo quanto previsto in favore dei figli portatori di handicap;.