Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) ampliamento delle cause di riduzione dell'assegno di reversibilità di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che esse si applichino, con le percentuali ivi previste, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a quindici anni, salvo quanto previsto in favore dei figli minori o portatori di handicap;.