Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: rafforzamento degli obblighi di trasmissione dei dati al Casellario da parte degli enti, le amministrazioni e i soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative all'individuazione dei trattamenti indebitamente percepiti e introduzione dell'obbligo di consultazione preventiva all'erogazione delle prestazioni del Casellario da parte degli enti, le amministrazioni e i soggetti obbligati, anche prevedendo l'adozione di un regime sanzionatorio per i soggetti inadempienti.