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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.103. in Assemblea riferita al C. 3594-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/07/2016  [ apri ]
1.103.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) introduzione di uno specifico moltiplicatore ISEE familiare, in favore delle famiglie conviventi, con valori proporzionalmente crescenti, commisurati in base ai minori redditi percepiti, con particolari tutele per le famiglie monoreddito, al numero dei figli e degli altri familiari conviventi, anche utilizzando le risorse rinvenienti dall'applicazione delle lettere a-ter), a-quater) e a-quinquies);
   a-ter) introduzione di specifici strumenti di contrasto e sanzionatori al fenomeno di indebita percezione delle prestazioni assistenziali e di welfare, con obblighi di comunicazione degli abusi accertati al Casellario di cui al comma 4, lettera f), anche valutando l'estensione del principio dell'abuso di diritto, con particolare riferimento alle separazioni matrimoniali simulate ai fini della percezione dei benefici fiscali, di welfare e ISEE;
   a-quater) modifica alle disposizioni in materia di reversibilità in favore dei figli, con applicazione anche alle situazioni in essere, prevedendo la fruibilità del beneficio in misura ridotta dal compimento della maggiore età e fino al completamento di un corso regolare di studi universitari e in ogni caso, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo quanto previsto in favore dei figli portatori di handicap;
   a-quinquies) ampliamento delle cause di riduzione dell'assegno di reversibilità di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che esse si applichino, con le percentuali ivi previste, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a quindici anni, salvo quanto previsto in favore dei figli minori o portatori di handicap;.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli eventuali maggiori oneri derivanti dell'applicazione del comma 3, lettera a-bis), fatto salvo quanto previsto nella lettera medesima, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ex 1. 162.