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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.33. in Assemblea riferita al C. 3594-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/07/2016  [ apri ]
1.33.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e previsione del riconoscimento per i pensionati con reddito complessivo pari o inferiore a 7.500 euro annui, nonché per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con reddito complessivo pari o inferiore a 4.800 euro annui, di un importo di 80 euro netti al mese, che non rilevano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a valere sul Fondo istituito dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incrementato di una somma pari a 3 mila milioni di euro a decorrere dal 2017;.

  Conseguentemente:
    al comma 6, sostituire le parole da:
eventuali economie fino alla fine del comma, con le seguenti: risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6- quinquies del presente articolo;
    dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante le disposizioni contenute nei commi da 6-ter a 6-quinquies.
  6-ter. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  6-quater. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  6-quinquies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui ai commi precedenti comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.