Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Centri di ascolto).
1. Presso ogni Regione sono istituiti in via sperimentale Centri di ascolto al fine di garantire un adeguato sostegno e soccorso a tutti i soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'istituzione dei Centri di ascolto di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.