Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate).
1. Al fine di finanziare progetti, coerenti con il piano strategico di cui all'articolo 1-bis, per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, anche con particolare riguardo alle problematiche inerenti alle donne e ai minori, è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2017 e 5 milioni per l'anno 2018.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate in particolare al finanziamento di progetti volti a sostenere il dialogo interreligioso, e le relazioni interculturali ed economiche con i paesi di emigrazione, avuto particolare riguardo ai progetti previsti da accordi di cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica conclusi da Università italiane con i paesi aderenti all'Organizzazione della Cooperazione Islamica.