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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3558

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2017  [ apri ]
3.1.

  Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

Art. 3.
(Piano d'azione integrato per la prevenzione della radicalizzazione e della diffusione dell'estremismo jihadista).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione della radicalizzazione e della diffusione dell'estremismo jihadista, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza di esperti, nonché di associazioni e organizzazioni attivi ed attive nel dialogo interreligioso e interculturale. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per la prevenzione della radicalizzazione e della diffusione dell'estremismo jihadista e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio sul territorio nazionale dell'evoluzione dei relativi fenomeni.
  3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  4. Il piano di cui al comma 2 prevede:
   a) misure in materia di integrazione, aiuto sociale e protezione di bambini e adulti;
   b) programmi di deradicalizzazione e campagne di sensibilizzazione, nonché di prevenzione della violenza negli istituti di pena, nei centri giovanili e nei luoghi di culto;
   c) iniziative di informazione e di prevenzione della radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo a sfondo jihadista rivolte ai cittadini, con coinvolgimento prioritario dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole;
   d) iniziative di aggiornamento e formazione continua del personale scolastico e sanitario tese all'individuazione precoce e alla prevenzione della radicalizzazione;
   e) moduli scolastici, in ogni ordine e grado, che garantiscano le indispensabili nozioni in materia di politica, promuovendo la comprensione della democrazia e dei diritti umani, nonché un approccio consapevole alle religioni del mondo da una prospettiva laica e storica, dando la possibilità agli studenti di confrontarsi con il pluralismo religioso e con le peculiarità di ciascuna religione;
   f) promozione dell'educazione ai media e social media nelle scuole con disamina dei vantaggi, nonché dei possibili pericoli, tra i quali la propaganda e l'incitamento all'odio e alla violenza, riconducibili all'uso di Internet e dei social media;
   g) incentivi alla formazione scolastica e professionale, nonché all'accesso al mercato del lavoro, con avvio di progetti specifici per adolescenti e giovani tra i 15 e i 24 anni che presentino gravi lacune scolastiche, nonché problematiche complesse, e provenienti da ambienti socialmente svantaggiati, tesi alla stipula di un contratto di tirocinio o di lavoro, con cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti sia durante il processo di ricerca del lavoro, sia nel corso del tirocinio;
   h) progetti interdisciplinari per lo sviluppo e il monitoraggio dei quartieri che coinvolgano la collettività e favoriscano la partecipazione degli abitanti, promuovendo scambi socioculturali e rafforzando l'integrazione sociale;
   i) coordinamento degli agenti della polizia di prossimità sul territorio, in contatto con i diversi partner operanti nel settore socioeducativo e con le comunità religiose, che a livello locale regolarmente si scambino informazioni circa casi di potenziale radicalizzazione, con valutazione e verifica ad opera della polizia sulla fondatezza ed eventualmente della necessità di misure nel settore della sicurezza;
   j) istituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio della radicalizzazione e sull'estremismo jihadista sul territorio nazionale, con particolare riferimento a scuole, università, istituti di pena, ospedali e ambulatori, internet.

  5. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista».

  Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «individuati dal sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista»;
   b) al comma 2, capoverso q-bis, sopprimere le seguenti parole: «individuati dal sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista».