Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Formazione specialistica per le Forze Armate).
1. Nell'ambito delle attività di formazione delle Forze Armate è assicurata, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della Difesa, una formazione specialistica per il personale impegnato nelle missioni internazionali operanti nei teatri in cui più forte è l'influenza del terrorismo internazionale di matrice etnico-confessionale, e per quello dispiegato nelle operazioni di controllo e di sicurezza del territorio nazionale, finalizzata a coadiuvare il suddetto personale a riconoscere e a interpretare i segnali di radicalizzazione dell'estremismo jihadista al fine di valutare la necessità di intervenire con conseguenti iniziative».