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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3558

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2017  [ apri ]
1.01.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Centro nazionale sulla radicalizzazione).

  1. Al fine di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi ed i programmi di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione, di seguito denominato «CRAD». Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne è disciplinata la composizione ed il funzionamento, assicurando la presenza di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'Interno del 10 settembre 2005.
  2. Il piano strategico nazionale, di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, elaborato dal CRAD, definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare, anche prevedendo l'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione, nonché il possibile utilizzo dei fondi europei RAN (Radicalisation Awareness Network). Il Ministro dell'interno, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare previsto all'articolo 1-quater, sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio dei Ministri il Piano strategico nazionale.
  3. Il CRAD, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di cui all'articolo 1 svolta dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 1-ter.

Art. 1-ter.
(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione).

  1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione, di seguito denominati «CCR», con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis. I Centri di coordinamento regionale presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano.
  2. Il CCR è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali, degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, nonché delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  3. Il prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CCR, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre Prefetture – Uffici territoriali del Governo della regione.
  4. Il prefetto del capoluogo di regione adotta, altresì, tutte le iniziative volte a coordinare le attività di cui all'articolo 1- bis, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica

Art. 1-quater.
(Istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

  1. Al fine di monitorare i fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista è istituito un Comitato parlamentare, di seguito denominato Comitato, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
  2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
  3. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  4. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5 Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

Art. 1-quinquies.
(Compiti del Comitato parlamentare).

  1. Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale, con particolare attenzione, altresì, alle problematiche inerenti alle donne e ai minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, rappresentanti della magistratura, delle forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali.
  2. Il Comitato svolge, in particolare, un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole di ogni ordine e grado, nonché sulle università presenti sul territorio nazionale, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici a seguito di episodi avvenuti nei rispettivi istituti.
  3. Il Comitato svolge, altresì, un'attività di monitoraggio specifica sugli ospedali e gli ambulatori pubblici, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti dai direttori sanitari su singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti.
  4. Il Comitato svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti ed esamina una relazione trimestrale inviata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane.
  5. Il Comitato esamina altresì un rapporto semestrale redatto dalla Polizia postale e delle comunicazioni, anche in collaborazione con istituti specializzati sul funzionamento della rete internet, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista sul web.
  6. Il Comitato svolge infine un'attività di monitoraggio specifica nei luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti.

Art. 1-sexies.
(Relazioni sui fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista).

  1. Il Comitato parlamentare presenta una Relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
  2. Il Comitato parlamentare può, altresì, trasmettere al Parlamento, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.
  3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 2 con il seguente: «Art. 2. – (Formazione specialistica). – 1. Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue, del personale delle forze di polizia, delle forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, compresi il garante nazionale e i garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali, prevedono, secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri ed amministrazioni locali, in coerenza con il piano strategico nazionale elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-bis, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista.
   b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Osservatorio, nella stesura delle linee guida e nelle azioni conseguenti, si conforma al Piano strategico elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-bis»;
   c) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sostituire le parole da: jihadista fino alla fine del comma con le seguenti: violento di matrice jihadista individuati dal Centro nazionale sulla radicalizzazione, o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione sui fenomeni di radicalizzazione violenta.
    2) al comma 2, capoverso q-bis), sostituire le parole da: estremismo jihadista fino alle parole: radicalismo jihadista con le seguenti: estremismo violento di matrice jihadista individuati dal Centro nazionale sulla radicalizzazione o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione.
   d) sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Attività di comunicazione e informazione).

  1. Al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare il radicalismo e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-bis prevede progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-bis promuove attività di comunicazione in partnership con altri soggetti, pubblici o privati, nonché sinergie tra i media nazionali volte, in particolare, a veicolare la cultura dell'integrazione, del dialogo e il principio dell'eguaglianza di genere.
   e) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo le parole: della presente legge inserire le seguenti: d'intesa con il CRAD e aggiungere in fine le seguenti parole:, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-bis;
    2) al comma 2, dopo le parole: dell'estremismo aggiungere le seguenti: violento di matrice.