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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3558

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2017  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Centro nazionale sui fenomeni di radicalizzazione).

  1. Al fine di coordinare le misure, gli interventi e i programmi aventi carattere sociale e culturale di cui all'articolo 1 con le misure, gli interventi e i programmi volti a tutelare la sicurezza dello Stato e della collettività, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Centro Nazionale sulla Radicalizzazione, di seguito denominato «CRAD». Il medesimo decreto ne disciplina la composizione e il funzionamento.
  2. Il CRAD, sentite le Commissioni parlamentari competenti e il Comitato parlamentare previsto all'articolo successivo, elabora annualmente un piano strategico di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento, che tenga conto delle migliori pratiche elaborate e promosse dagli organismi europei ed internazionali.
  3. Presso le Regioni sono istituiti Centri regionali di Coordinamento della Radicalizzazione, di seguito denominati «CCR», aventi il compito di dare attuazione al piano strategico di cui al comma 2 secondo le esigenze, le caratteristiche e le specificità dei singoli territori.

Art. 1-ter.
(Istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

  1. Al fine di monitorare i fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista è istituito un Comitato parlamentare, di seguito denominato Comitato, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
  2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
  3. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
  4. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

Art. 1-quater.
(Compiti del Comitato).

  1. Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio delle manifestazioni sociali dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale, anche attraverso l'audizione di operatori sociali, figure istituzionali o ministri di culto.
  2. Il Comitato svolge in particolare un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole di ogni ordine e grado, nonché sulle Università presenti sul territorio nazionale, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti da Presidi, Rettori e Dirigenti scolastici a seguito di episodi avvenuti nei rispettivi istituti.
  3. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica sugli ospedali e gli ambulatori pubblici, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti dai Direttori sanitari su singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori.
  4. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti, ed esamina una relazione trimestrale inviata dal Dipartimento Amministrazione penitenziaria sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane.
  5. Il Comitato esamina altresì un rapporto trimestrale redatto dalla Polizia postale, anche in collaborazione con altri istituti specializzati sul funzionamento della Rete, sulla diffusione e la propaganda di opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di portare alla legittimazione della violenza su web, e sull'andamento dei connessi fenomeni di radicalizzazione, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori.
  6. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica nei luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori.

Art. 1-quinquies.
(Relazioni del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

  1. Il Comitato parlamentare presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
  2. Il Comitato parlamentare può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.
  3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 2 con il seguente: «Art. 2. – (Formazione specialistica). – 1. Nell'ambito delle attività di formazione delle Forze di polizia, dell'Amministrazione penitenziaria, compresi i Garanti nazionale e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei Docenti e Dirigenti scolastici, del MIUR, del personale dei Servizi sociali e socio-sanitari e delle Polizie municipali, è assicurata, secondo modalità individuate dai rispettivi Ministeri ed Amministrazioni locali, in coordinamento con i «CCR», una formazione specialistica per coadiuvare il personale a riconoscere i segnali di radicalizzazione e a predisporre primi interventi;
   b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Osservatorio, nella stesura delle linee guida e nelle azioni conseguenti, si conforma al Piano strategico elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-bis»;
   c) sostituire l'articolo 5 con il seguente: «Art. 5. – (Interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro). – 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: “ i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,” sono inserite le seguenti: “i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione violenta individuati dal Centro Nazionale sulla Radicalizzazione, o da quelli regionali, sui fenomeni di radicalizzazione violenta”.
  2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “q-bis) promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violenti individuati dal Centro Nazionale sulla Radicalizzazione, o da quelli regionali, in collaborazione con i centri regionali per l'impiego, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato d'intesa con il Ministro dell'interno”.
   d) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «d'intesa con il Centro Nazionale sulla Radicalizzazione».