Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'atto dell'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare, di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è altresì effettuato un controllo relativo agli eventuali precedenti penali o al sospetto di attività terroristiche di matrice jihadista a carico dei singoli, registrati nei Paesi di origine o in quelli di provenienza all'arrivo in Italia.