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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.050. in Assemblea riferita al C. 3558-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/07/2017  [ apri ]
1.050.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Gli enti, le associazioni e le comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi hanno l'obbligo di redigere il bilancio non in forma semplificata e depositarlo, ai fini della loro pubblicità, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo dove gli stessi hanno sede.
  2. Gli enti, le associazioni e le comunità di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, a condizione che siano tutti residenti nel territorio nazionale.
  3. Ai fini della presente legge sono considerate attrezzature destinate a servizi religiosi:
   a) gli immobili destinati al culto anche se composti da più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;
   b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
   c) gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, svolte nell'esercizio del ministero pastorale dai soggetti di cui al comma 1, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinati alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;
   d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

  4. Gli enti delle confessioni religiose diverse da quelle con le quali lo Stato ha stipulato intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere nei rispettivi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei princìpi e dei valori della Costituzione italiana.
  5. Per gli enti ecclesiastici e per gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intesa approvata con legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione resta ferma l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.