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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.035. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 3540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2016  [ apri ]
14.035.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) assicurare che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
   b) vietare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi;
   c) definire requisiti di adesione alla Società italiana autori ed editori e agli organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
   d) prevedere che lo statuto della Società italiana autori ed editori e di ogni altro organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo;
   e) stabilire che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, e che la predetta distribuzione avvenga entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
   f) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in base alle singole utilizzazioni delle opere;
   g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a produrre alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, ferme restando le azioni civili;
   h) prevedere, al fine di ridurre il relativo contenzioso, sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie, con l'obiettivo di definire le eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;
   i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, una equa e proporzionata distribuzione territoriale, l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto d'interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
   l) prevedere forme di riduzione o esenzione dalla corresponsione di diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
   m) assicurare la trasparenza della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva, attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
   n) ridefinire, in linea con le previsioni della Direttiva e con le esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente fissati dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

Il Relatore