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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.08. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 3540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2016  [ apri ]
3.08.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:
   a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie di sacchi in plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;
   b) divieto di fornitura a titolo gratuito dei sacchi in plastica ammessi al commercio;
   c) progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi in plastica forniti a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzati, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;
   d) abrogazione espressa, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione della predetta Direttiva (UE) 2015/720, dei commi 1129, 1130 e 1131 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28 e successive modificazioni.