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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.4. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 3540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2016  [ apri ]
10.4.

  Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento.