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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.11. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 3540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/03/2016  [ apri ]
14.11.

  Al comma 2, dopo la lettera n), inserire le seguenti:
   n-bis) prevedere che, qualora la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, si applichi la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo;
   n-ter) prevedere che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione violi diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiaccia alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo e che alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiaccia anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscano sanzioni amministrative, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge;
   n-quater) prevedere, per i casi in cui sia prevista una sanzione amministrativa, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà del minimo della sanzione stessa;
   n-quinquies) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da professionisti prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individui la persona fisica responsabile e la natura della violazione e un ordine che imponga al professionista stesso di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine.

ident. 14.12.