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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.10. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 3540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/03/2016  [ apri ]
14.10.

  Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:
   n-bis) prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;
   n-ter) prevedere che, qualora la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, si applichi la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo;
   n-quater) prevedere che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione violi diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiaccia alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo e che alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiaccia anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscano sanzioni amministrative, commetta, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge;
   n-quinquies) prevedere, per i casi in cui sia prevista una sanzione amministrativa, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà del minimo della sanzione stessa;
   n-sexies) prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi;
   n-septies) prevedere che, in assenza di dati ed informazioni presenti in pubblici registri l'individuazione del titolare effettivo da parte dei professionisti possa avvenire tramite dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   n-octies) per le violazioni di scarsa offensività e pericolosità commesse da professionisti prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individui la persona fisica responsabile e la natura della violazione e un ordine che imponga al professionista stesso di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;
   n-novies) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;
   n-decies) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emerso all'esito di un'adeguata valutazione, i professionisti destinatari degli obblighi siano esonerati dagli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo qualora la prestazione da compiere non abbia contenuto patrimoniale ovvero abbia un contenuto patrimoniale inferiore ad euro 15.000;
   n-undecies) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.

ident. 14.9.