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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.2. in VI Commissione in sede consultiva riferita al C. 3540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/03/2016  [ apri ]
12.2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:
  «2-bis) la CONSOB, per la vigilanza nei confronti dei promotori finanziari che promuovono e collocano contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercitano l'attività di offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;»;
   2) dopo la lettera d) inserire la seguente: « d-bis) prevedere forme di collaborazione e coordinamento fra le Autorità di cui alla lettera b);»;
   3) alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto del riparto di attribuzioni tra le singole Autorità di vigilanza previste a legislazione vigente;»;
   4) alla lettera p), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   «1-bis) in capo alla CONSOB – nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – il potere di irrogare le sanzioni previste dall'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, qualora i promotori finanziari promuovano e collochino contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercitano l'attività di offerta fuori sede, nonché, per le violazioni di scarsa entità che riguardano anche contratti diversi da quelli disciplinati dalla direttiva, la sanzione amministrativa consistente nel dare pubblica notizia della violazione compiuta e del nominativo del promotore finanziario. All'esito dell'adozione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il potere di irrogare le sanzioni di cui alla presente lettera è trasferito in capo all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando le competenze della CONSOB a vigilare sull'Organismo predetto.