Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli organismi di gestione collettiva gestiscano le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi derivanti dai servizi di gestione, in ciascun servizio finanziario, debbano sempre superare quelli derivanti da ogni altra diversa attività;