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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14-sexies.63. in Assemblea riferita al C. 3540-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/04/2016  [ apri ]
14-sexies.63.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-sexies.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) garantire ai titolari dei diritti d'autore la scelta se gestire i propri diritti in prima persona o affidarli alla Società italiana degli autori ed editori o ad un altro organismo di gestione collettiva, prevedendo la possibilità che i titolari dei diritti revochino o limitino ad alcune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori, il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva;
   b) prevedere che gli organismi di gestione collettiva, qualsiasi forma giuridica scelgano, segnalino l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti minimi di cui al presente articolo. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito internet quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi;
   c) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet dello statuto, del bilancio d'esercizio, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle modalità di distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti nel rispetto della parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti, nonché la capacità tecnica ed organizzativa di gestire online i dati relativi ai diritti loro affidati;
   d) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano, entro 120 giorni dalla loro riscossione, gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la predetta distribuzione avvenga entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
   e) consentire sistematicamente ai titolari dei diritti la verifica dei compensi maturati attraverso idonee procedure informatiche;
   f) affidare la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
   g) prevedere che la comunicazione tra titolari dei diritti ed utilizzatori possa avvenire anche tramite l'ausilio di mezzi elettronici;
   h) eliminare eventuali forme di differenziazione della rappresentanza e del ruolo riconosciuto agli iscritti e ai soci, prevedendo e disciplinando un'unica modalità di adesione alla Società italiana degli autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva;
   i) garantire una equa rappresentanza delle diverse categorie di titolari del diritto d'autore e delle diverse espressioni artistiche negli organi della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva nell'ambito delle loro iniziative promozionali;
   l) disciplinare le consultazioni elettorali in maniera da garantire la completa e corretta parità di voto e di informazione degli aventi diritto, il libero confronto tra le eventuali liste concorrenti, la massima partecipazione degli aventi diritto, anche attraverso la costituzione di piattaforme online;
   m) prevedere le cause di decadenza dei membri elettivi degli organi collegiali, in caso di reiterate assenze, non giustificate, dalle sedute dell'organo collegiale del quale fanno parte e in caso di sopraggiunte cause di incompatibilità;
   n) affidare il controllo in merito alla corretta applicazione della normativa su diritto di autore da parte degli utenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed infine alla polizia tributaria, sottraendolo alla Società italiana degli autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, al fine di evitare eventuali conflitti di interesse;
   o) escludere dall'applicazione del pagamento dei diritti d'autore la trasmissione o riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore o parti di esse che avvengano durante manifestazioni di beneficenza e di intrattenimento, se effettuate senza scopo di lucro.