Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
o) assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative commons, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente.