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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.050. in Assemblea riferita al C. 3540-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/04/2016  [ apri ]
10.050.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;
   b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
   c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;
   d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, così come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;
   e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
   f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
   g) in linea con quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo;
   h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato Membro dell'Unione Europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:
    1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;
    2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
   i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere 1'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 e del Regolamento (UE) 260/2012 del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro trentamila fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
   m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;
   n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al numero 7) dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al numero 3) dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;
   o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.050.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;
   b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
   c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;
   d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, così come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;
   e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
   f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;
   g) in linea con quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo;
   h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato Membro dell'Unione Europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:
    1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;
    2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;
   i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere 1'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 e del Regolamento (UE) 260/2012 del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro trentamila fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
   m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;
   n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al numero 7) dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al numero 3) dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;
   o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.