Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per il personale degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale è riferito, per quelle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014 -2015, all'importo complessivo della spesa del personale delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale ricompresi nel proprio ambito territoriale.