stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3513

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2016  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. In ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio – 1 Sezione bis – n. 640/1994 e del Consiglio di Stato – IV Sezione – n. 2537/2004, è riconosciuto con effetto retroattivo ai medici ex condotti il diritto al percepimento, a decorrere dalla data del 1o gennaio 1987, o, se più favorevole, dalla data di inquadramento ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, della Retribuzione Individuale di Anzianità determinata ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 e degli articoli 108 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, nonché il diritto alla rivalutazione dello stipendio base, già fissato in L. 8.640.000 annue lorde dall'annullato articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, da determinarsi in base al principio della perequazione retributiva a seconda della posizione funzionale ricoperta con lo stesso incremento percentuale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 per il trattamento tabellare del restante personale medico collocato nelle posizioni di assistente e coadiutore medico, con conseguenziale incremento dei tabellari determinati successivamente dai vari CCNL dell'Area della dirigenza medico veterinaria ed accesso ad ogni altra indennità del trattamento fondamentale della dirigenza medico veterinaria. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.