Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 è aggiunto infine: «Nel caso in cui la scadenza per fine mandato del presidente o del consiglio provinciale si sovrapponga con la convocazione dei comizi elettorali di uno o più Comuni del territorio provinciale stesso, gli organi provinciali sono prorogati fino alla data di insediamento dell'ultimo consiglio comunale eletto in tale tornata elettorale. Da tale data decorrono i termini per l'indizione delle procedure previste per il rinnovo degli organi provinciali scaduti».