Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di trasmissione della documentazione per la procedura di rinegoziazione dei mutui stabilito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 31 dicembre 2015, a condizione che l'ente abbia effettuato le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 2015.