4.20.
approvato
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.
1-ter. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo del presente comma, nei termini ivi previsti, o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000».