12.011.(nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri).
1. All'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».
2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, con le relative documentazioni, dovranno essere inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della medesima legge.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.