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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.5.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3513

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2016  [ apri ]
11.5.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le imprese esercenti impianti di trasporto a fune possono richiedere di beneficiare delle sospensioni disposte dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 222, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2016, fino a un limite massimo complessivo di euro 22 milioni per l'anno 2016.
  3-ter. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui al comma 3-bis avviene, mediante rateizzazione trimestrale in due anni e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 gennaio 2017.
  3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di richiesta e di concessione delle sospensioni di pagamento di cui al comma 3-bis, i limiti massimi per ciascun richiedente, i presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio, nonché i criteri di priorità e di ripartizione fra i richiedenti, tenuto conto in particolare del numero degli addetti e degli effetti della riduzione del servizio, volti ad assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.