Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'elenco di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«52-bis. Attività di trasporto con impianti a fune e attività collaterali, anche turistiche e/o sportive, svolte nei territori montani».