Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «attivate nell'anno 2015» sono sostituite da: «attivate negli anni 2015 e 2016» e le parole: «dal 1° gennaio 2016» sono sostituite da: «dal lo gennaio 2016 per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2016»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2015» sono sostituite da: «entro il 29 febbraio 2016»;
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le disponibilità esistenti sul Fondo al 31 dicembre 2015, sono utilizzate, con i medesimi criteri previsti al secondo periodo, nell'anno 2016».