Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
2. All'attuazione delle misure di cui al comma precedente per il 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.