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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.158.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3513

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2016  [ apri ]
1.158.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 226 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico-finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni.

ident. 1.10.1.30.1.39.1.99.