Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le province e le città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.