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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.300. in Assemblea riferita al C. 3513-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/02/2016  [ apri ]
3.300.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano fino al 31 marzo 2016. A decorrere dal 1o aprile 2016 la facoltà di usufruire del servizio di scambio sul posto altrove dell'energia elettrica prodotta può essere esercitata dai Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti per tutti gli impianti di cui abbiano la disponibilità a qualunque titolo. A decorrere dalla stessa data, la durata della convenzione per la regolazione dello scambio sul posto altrove, stipulata tra GSE e soggetto beneficiario dello scambio, è pari a quella indicata nel piano di finanziamento dei suddetti impianti.