Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse.