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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.309. in Assemblea riferita al C. 3513-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/02/2016  [ apri ]
1.309.
inammissibile

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al primo periodo:
    1) le parole «per l'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017»;
    2) le parole «per il medesimo anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti «per i medesimi anni scolastici»;
    3) in fondo, le parole «al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012», sono sostituite dalle seguenti «al termine delle quali dovranno essere esaurite le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012».
   b) Dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2016/2017, prima di indire nuovi concorsi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca è autorizzato a potenziare l'organico della scuola dell'infanzia, assumendo a tempo indeterminato prioritariamente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, tutti i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4o serie speciale 25 settembre 2012, n. 75 e che, non risultando ancora assunti per incapienza nelle regioni per cui hanno concorso, ne abbiano presentato apposita istanza al medesimo Ministero. Al termine della procedura di cui al precedente periodo le graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse».