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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.111. in Assemblea riferita al C. 3513-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/02/2016  [ apri ]
1.111.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti

  10.1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 332 le parole: «1o settembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1o settembre 2017»;
   b) al comma 333 le parole: «1o settembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1o settembre 2017»;
   c) al comma 334 le parole: «dall'anno scolastico 2015/2016» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: «dall'anno scolastico 2017/2018»

  10. 2. A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al comma 5-bis, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».