Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 19.120 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016 e in euro 11.380 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.